Avvertenza:
    Il   testo  coordinanto  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla  legge  di  conversione,  che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. L'articolo  13-bis  della  legge  3 agosto  1998,  n.  302, come
sostituito  dall'articolo 1  del  decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, e'
sostituito dal seguente:
  ((   "Art.   13-bis  (Norma  transitoria).  -  1.  Il  termine  per
l'allegazione   della   documentazione  prescritta  dal  secondocomma
dell'articolo  567  del  codice  di procedura civile, come sostituito
dall'articolo 1  della  presente  legge, scade il 21 ottobre 2000 per
tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte
le  procedure  esecutive  nelle  quali  l'istanza  di vendita risulta
depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000.". ))
          Riferimenti normativi:
              - La  legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: "Norme in tema
          di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".
              - Il  D.L.  17  marzo  1999,  n.  64, reca: "Disciplina
          transitoria  per i termini di deposito della documentazione
          prescritta  dal  secondo  comma dell'art. 567 del codice di
          procedura civile".
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art. 567 del codice di
          procedura civile e' il seguente:
              "2.  Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto
          e  delle  mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e
          trascrizioni   relative   all'immobile   pignorato   e   il
          certificato del tributo diretto verso lo Stato".